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Sez. 1, Sentenza n. 33982 del 06/04/2016 Cc. (dep. 02/08/2016) Rv. 267458 - 01

ARMI - IN GENERE | Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Sussistenza - Operatività anche nel caso di estinzione del reato per oblazione - Sussistenza - Casi di esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267458-01

ARMI - IN GENERE

La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sè, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)