Sez. 5 - , Sentenza n. 24260 del 09/09/2021 (Rv. 662131 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Amministratore giudiziario - Compenso percepito - Assoggettamento a tassazione ex art. 47, primo comma, lett. f) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI
In tema di IRPEF, il compenso percepito dall'amministratore giudiziario va assoggettato a tassazione ex art. 47, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" vigente, poiché, essendo corrisposto per lo svolgimento di un'attività che costituisce esercizio di una pubblica funzione, deve essere ricondotto nell'ambito dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)