Sez. 5 - , Ordinanza n. 3157 del 02/02/2023 (Rv. 667038 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Giudici di pace - Compenso - Assoggettamento a tassazione - Esclusione della detrazione di cui all'art. 13 Tuir - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 50, comma 3, del Tuir nella parte in cui escludono l'applicabilità ai compensi percepiti dai giudici di pace della detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente, poiché la retribuzione connessa al rapporto di lavoro subordinato ha, in base alla disciplina costituzionale e ordinaria, presupposti
e finalità differenti da quelli del compenso per l'esercizio di pubbliche funzioni e ciò giustifica la diversità del trattamento fiscale.
Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 13 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)