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Sez. 5, Sentenza n. 18031 del 14/09/2016 (Rv. 641130 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Giudici di pace - Compenso - Assoggettamento a tassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641130-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI

In tema d'IRPEF, il compenso percepito dai giudici di pace va assoggettato a tassazione, atteso che l'art. 47 (ora 50), comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986 assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti a tutti coloro che comunque espletano un'attività comportante l'"esercizio di pubbliche funzioni", sicché la natura indennitaria dell'emolumento costituisce il presupposto stesso per l'applicazione della norma, riferita a somme estranee al concetto di reddito di lavoro dipendente in senso stretto; ciò vale anche anteriormente all'art. 2 del d.lgs. n. 314 del 1997 (e poi all'art. 2, comma 36, della l. n. 350 del 2003), che ha espressamente inserito nella previsione normativa i compensi corrisposti a giudici di pace (oltre che ai componenti delle commissioni tributarie ed agli esperti del tribunale di sorveglianza), dovendosi attribuire a questa disposizione una mera funzione esplicativa e di eliminazione di ogni incertezza rispetto a quanto era già chiaramente insito nel testo originario della norma in esame.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 2, Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)