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Sez. 1, Sentenza n. 5858 del 09/05/2000 (Rv. 536292 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Pronunce del giudice di pace rese secondo equità in ragione del valore della controversia - Questione implicante la costituzione del rapporto processuale nei confronti di soggetto non legittimato - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536292-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Nell'ipotesi di estinzione di un ente pubblico (nella specie, USL Abruzzo), ove sia affermata dall'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, l'estinzione dell'ente obbligato al momento della proposizione della domanda e la conseguente necessità di convenire in giudizio il soggetto succeduto "ex lege" all'ente soppresso (nella specie, la Regione Abruzzo), l'erronea individuazione dell'ente successore (nella specie, la ASL) comporta la costituzione del rapporto processuale nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva, con la conseguenza che la relativa questione, attenendo alla regolarità della costituzione del detto rapporto, riveste carattere processuale e può, pertanto, formare oggetto di ricorso per cassazione anche in relazione alle decisioni del giudice di pace rese secondo equità in ragione del valore della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)