Sez. 3, Sentenza n. 10388 del 17/07/2002 (Rv. 555863 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Nozione - Portata - Conseguenze - Giudizio sulla legittimazione - Modalità - Condizioni - Limiti - Giudizio secondo equità - Deroga - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
In materia di procedimento civile, il giudizio sulla legittimazione passiva (che attiene alla coincidenza tra il soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione dei fatti offerta dall'attore e la norma di legge cui gli stessi vanno sussunti) è condotto sulla base della stessa norma di diritto che va applicata per la decisione del merito della causa, assumendo come veri i fatti esposti dall'attore; sicché, non esprimendo la legittimazione (passiva) un esonero per il giudice dal dovere di individuare la norma che disciplina gli effetti degli atti dedotti in giudizio, quello sulla legittimazione (passiva) non precede ma segue il giudizio che concerne la norma applicabile al caso concreto, e da esso dipende. A tale stregua, nelle ipotesi in cui - come nel giudizio secondo equità - la norma di diritto applicabile al caso può essere derogata, se il soggetto obbligato venga in effetti individuato sulla base di fatti diversi da quelli indicati nella norma che avrebbe dovuto essere applicata, il giudizio sulla legittimazione (passiva) va conseguentemente in base a tali diversi fatti adeguato, giacché si verrebbe altrimenti a sottrarre al giudice il potere di affermare come appunto conforme ad equità l'individuazione di un determinato soggetto, e non di un altro, come colui che è tenuto, nel singolo caso in contestazione, alla prestazione o al risarcimento oggetto di domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)