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Sez. L, Sentenza n. 9498 del 13/06/2003 (Rv. 564233 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Eccezione di prescrizione - Deduzione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564233-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, che ha natura di eccezione in senso proprio, non può essere proposta per la prima volta in appello, ostandovi il disposto dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)