Sez. 3, Sentenza n. 1808 del 12/06/1971 (Rv. 352323 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONDIZIONI - ONERE DEL DATORE DI LAVORO PER L'ASSICURAZIONE DEL VEICOLO USATO DAL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONDIZIONI - ONERE DEL DATORE DI LAVORO PER L'ASSICURAZIONE DEL VEICOLO USATO DAL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
L'infortunio in itinere ricorre solo quando l'infortunato per il quale il viaggio non costituisca per se stesso prestazione lavorativa, abbia dovuto necessariamente servirsi per accedere al posto di lavoro o tornarsene di un mezzo di trasporto diverso da quello comunemente usato che gli sia stato fornito o prescritto dal datore di lavoro ovvero sia stato costretto a percorrere in relazione alle mansioni affidategli una strada determinata che presenti rischi diversi e piu gravi di quelli delle ordinarie vie di comunicazione. La circostanza che il datore di lavoro abbia assunto a proprio carico gli oneri relativi all'Assicurazione del veicolo col quale il lavoratore dipendente si reca al lavoro, non e decisiva per ritenere che esso fosse posto a servizio dell'azienda ne che l'uso di esso venisse imposto dal titolare di questa. (V 4003'69, mass n 344485' 2821'69, mass n 342619).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)