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Sez. 1, Sentenza n. 8854 del 30/09/1983 Ud. (dep. 26/10/1983) Rv. 160857 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1983-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160857-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO.*

Il riconoscimento fotografico costituisce un atto di mero accertamento di fatto che, come tale, non richiede l'osservanza delle regole fissate per la ricognizione formale e che, in virtù del principio generale della non tassatività dei mezzi di prova, può essere utilizzato dal giudice come fonte legittima di convincimento quando, in relazione all'attendibilità riconosciuta al teste che procede all'identificazione, dia garanzia di certezza. (Conf mass n 153535; (Conf mass n 151209; (Conf mass n 149992; (Conf mass n 147574).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)