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Sez. 1, Sentenza n. 4011 del 27/02/1990 Ud. (dep. 21/03/1990) Rv. 183797 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - FOTOGRAFICHE - MODALITÀ DI ESECUZIONE E VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183797-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - FOTOGRAFICHE - MODALITÀ DI ESECUZIONE E VALORE PROBATORIO.*

Il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, non è vincolato all'osservanza delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen., né di alcuna altra specifica modalità, e non è precluso da precedente riconoscimento fotografico eseguito innanzi ad organi di polizia. Tale informale ricognizione costituisce un semplice accertamento di fatto, come tale utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova e a quello del libero convincimento del giudice che può ricorrere alla valutazione non solo delle prove tipiche, ma anche di tutti quegli elementi ritenuti utili ai fini della formazione del convincimento, a condizione che non ricorra la violazione di specifici divieti. (V mass n 164153; (V mass n 160857; (V mass n 143526; (V mass n 142892; (Conf mass n 155873; (Conf mass n 139803; (Conf mass n 120008; (Conf mass n 166181).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)