Sez. L, Sentenza n. 10762 del 07/06/2004 (Rv. 573413 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Modificazioni peggiorative di posizioni già godute sulla base di contratti scaduti - Ammissibilità - Limiti - Prevalenza fra diverse fonti di autonomia collettiva - Accertamento di fatto devoluto al giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Alle parti sociali della contrattazione collettiva è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., di modificare anche in senso peggiorativo le posizioni dei lavoratori già godute con i precedenti contratti collettivi venuti a scadenza e non rinnovati, fermi restando i diritti già acquisiti in virtù della precedente contrattazione collettiva. Parimenti esse sono libere di stabilire la prevalenza, sul trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale, di una clausola del contratto aziendale, o viceversa, oppure la concorrenza delle due discipline, ove non diversamente previsto. L'indagine sulla volontà manifestata attraverso le clausole dei contratti collettivi costituisce un accertamento di fatto devoluto in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità. se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che gli emolumenti di cui agli artt. 25 e 26 del c.c.n.l. degli addetti all'industria delle materie plastiche fossero stati conglobati con accordo aziendale in un'unica voce retributiva denominata accordo aziendale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)