Sez. L, Sentenza n. 13916 del 09/11/2001 (Rv. 550139 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Modificazioni peggiorative di posizioni già godute con precedenti contratti scaduti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa alle limitazioni dell'area quadri dei dipendenti postali previste dal contratto integrativo aziendale 26 ottobre 1995.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Alle parti sociali della contrattazione collettiva è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., di modificare anche in senso peggiorativo le posizioni dei lavoratori già godute con i precedenti contratti collettivi venuti a scadenza e non rinnovati, fermi restando i diritti già acquisiti in virtù di prestazioni lavorative già eseguite al tempo della scadenza del contratto non rinnovato (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto applicabile la disposizione del contratto integrativo aziendale per i dipendenti postali in data 26 ottobre 1995, con la quale le parti collettive avevano concordato di limitare il dato testuale dell'art. 44 c.c.n.l. 26 novembre 1994 nel senso che i dirigenti degli uffici postali di piccole dimensioni non potessero essere inquadrati nell'area quadri riservata ai dirigenti di uffici di media rilevanza, ma dovessero invece confluire nell'area operativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Contr. Coll. 26/11/1994 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)