Sez. L, Sentenza n. 16691 del 24/08/2004 (Rv. 576185 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo - Successione di contratti collettivi - Applicabilità del più favorevole - Esclusione - Clausola di salvaguardia - Ammissibilità - Indagine relativa rimessa al giudice di merito - Pattuizione collettiva di accertamento o di interpretazione autentica di precedente contratto collettivo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma (salva l'ipotesi di loro recezione ad opera del contratto individuale) operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed inviduale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia, la verifica della cui esistenza, con relativa indagine interpretativa, è riservata al giudice del merito; le parti collettive, inoltre, ben possono, con successiva pattuizione, accertare il contenuto di un precedente contratto collettivo o, comunque, risolvere, sul piano transattivo, con efficacia vincolante anche per i lavoratori rappresentati, un eventuale contrasto interpretativo relativamente al contratto precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)