Sez. 6, Sentenza n. 783 del 26/02/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 214141 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Legittimità - Sussistenza - Possibilità di emissione del provvedimento "de plano" - Esclusione - Fissazione dell'udienza - Necessità - Sussistenza.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
La richiesta di rinvio a giudizio apre una fase processuale informata al principio del contraddittorio, che trova la sua sede naturale nell'udienza preliminare, istituzionalmente preordinata all'esame e alla discussione del fondamento della richiesta, all'esito della quale il giudice potrà esprimere le proprie determinazioni, compresa la pronuncia eventuale di una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Tale interpretazione delle disposizioni che regolano l'udienza preliminare non pregiudica il significato e la portata di quest'ultima norma, giacché la nozione di "immediatezza", prevista nella rubrica della disposizione, va correlata col rispetto delle norme che regolano la fase processuale presa in considerazione e che prevedono, nel caso, lo svolgimento dell'udienza preliminare, dalla fissazione della quale il giudice non può prescindere neppure per la declaratoria di eventuali cause di non punibilità, previo intervento delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 418 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 418 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)