Sez. 6, Sentenza n. 839 del 16/02/1996 Cc. (dep. 21/03/1996) Rv. 204260 - 01
Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - In genere | Possibilità per il G.I.P. di adottare declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. - Sussistenza - Provvedimento "de plano" - Esclusione - Utilizzazione dei poteri di cui all'art. 422 cod. proc. pen. - Esclusione.
Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - In genere
A seguito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice per le indagini preliminari può adottare la declaratoria di determinate cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ma ciò non può fare con provvedimento "de plano", ma solamente con il rito tipico della fase in corso, cioè l'unico rito a sua disposizione per definire il processo davanti a sè, che è quello camerale dell'udienza preliminare. Nè tale procedura è incompatibile con l'obbligo della immediata dichiarazione della causa di non punibilità. L'espressione "immediata declaratoria", peraltro contenuta soltanto nella rubrica della norma, non implica l'adozione del procedimento "de plano", ma denota esclusivamente un rapporto di precedenza rispetto ad altri provvedimenti decisionali e, in particolare, rispetto a provvedimenti istruttori. Ne consegue che, ai fini di cui all'art. 129, il G.I.P. non può avvalersi nell'udienza preliminare dei poteri di cui all'art. 422 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)