Sez. 4, Sentenza n. 2743 del 12/11/1996 Cc. (dep. 22/11/1996) Rv. 206114 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Deposito degli atti - Disponibilità effettiva da parte del difensore - Mancanza - Nullità - Allegazione degli atti al fascicolo di procedimento relativo a coimputati - Rilevanza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva il Tribunale, a pena di nullità, deve mettere gli atti, eventualmente in copia, nella disponibilità effettiva, e non solo giuridica, del difensore anche nel caso in cui essi siano allegati al fascicolo di altro procedimento relativo a richieste di riesame avanzate in precedenza da coimputati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)