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Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 06/06/1975 (Rv. 376083 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OSSERVANZA - OBBLIGO DEL CONDUCENTE PROCEDENTE DIETRO ALTRA AUTOMOBILE - IMPROVVISO ARRESTO DEL CONDUCENTE CHE PRECEDE - COLPA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376083-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OSSERVANZA - OBBLIGO DEL CONDUCENTE PROCEDENTE DIETRO ALTRA AUTOMOBILE - IMPROVVISO ARRESTO DEL CONDUCENTE CHE PRECEDE - COLPA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Mentre il codice della strada (articolo 107) prescrive specificatamente l'Obbligo, per chi segue altra macchina, di osservare la distanza di sicurezza, nessun Obbligo specifico prescrive per chi precede se non quello, di carattere generico, di non creare ingiustificato intralcio alla circolazione, sicche non puo riconoscersi una qualsiasi colpa del conducente che freni all'improvviso senza preoccuparsi della vettura che segue, quando egli sia costretto, da una qualsiasi necessita della circolazione, a farlo. (Conf 980/72, mass n 357276; 3950/68, mass n 337491; (Conf 1525/66, mass n 323038).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)