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Sez. 3, Sentenza n. 3950 del 11/12/1968 (Rv. 337491 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - NOZIONE - DESTINATARIO DEL PRECETTO.*
Stato
decisa il 1968-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337491-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - NOZIONE - DESTINATARIO DEL PRECETTO.*

Per distanza di sicurezza, come prevista dalla norma dell'art. 107 cod stradale, deve intendersi l'intervallo che i conducenti hanno l'Obbligo di osservare nella circolazione in colonna allo scopo di evitare collisioni nel caso che il veicolo antistante rallenti o repentinamente si fermi. Unico destinatario di tale norma e il conducente del veicolo che segue e, in caso di inosservanza, egli e responsabile di un eventuale tamponamento. (nella specie, trattavasi di responsabilita concorrente con quella del conducente del veicolo antistante, per ingiustificato arresto improvviso e non segnalato del proprio veicolo. (V. 2153-67, massima n. 329298 1796-66, massima n. 323838 1525-66, massima n. 323038).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107, Cod. Strada art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)