Sez. 3, Sentenza n. 980 del 27/03/1972 (Rv. 357276 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OBBLIGO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI - LIMITI - IMPROVVISO ARRESTO DEL VEICOLO CHE PRECEDE - ESCLUSIONE DI COLPA DEL SUO CONDUCENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OBBLIGO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI - LIMITI - IMPROVVISO ARRESTO DEL VEICOLO CHE PRECEDE - ESCLUSIONE DI COLPA DEL SUO CONDUCENTE.*
Mentre il codice della strada (articolo 107) prescrive specificatamente l'Obbligo, per chi segue altra macchina, di osservare la distanza di sicurezza, nessun Obbligo specifico prescrive per chi precede se non quello, di carattere generico, di non creare ingiustificato intralcio alla circolazione, sicche non puo riconoscersi una qualsiasi colpa del conducente che freni all'improvviso senza preoccuparsi della vettura che segue, quando egli sia costretto, da una qualsiasi necessita della circolazione, a farlo. (V 3950'68, mass n 337491; 1525'66, mass n 323038).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107, Cod. Strada art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)