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Sez. 6, Sentenza n. 11902 del 11/05/1994 Ud. (dep. 25/11/1994) Rv. 200200 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - Elemento oggettivo (materiale) | Appropriazione di danaro della pubblica amministrazione realizzata attraverso la falsificazione di atti - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico realizzata con le medesime modalità - Differenze - Indicazione - Fattispecie: falsificazione del foglio di prelievo del denaro depositato in banca, deposito alimentato con le rimesse periodiche dell'I.N.P.S., per il pagamento dell'indennità di disoccupazione e conseguente appropriazione delle somme in esubero.
Stato
decisa il 1994-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200200-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - Elemento oggettivo (materiale)

In tema di appropriazione di danaro della pubblica amministrazione, la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro del quale si appropria, per cui sussiste peculato quando l'agente fa proprio il danaro della pubblica amministrazione, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta. Più in particolare, ricorre il peculato e non la truffa quando l'artificio od il raggiro o la falsa documentazione siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico danaro, ma per occultare la commissione dell'illecito. Di conseguenza, nella truffa il momento consumativo del reato coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno, per cui all'appropriazione o distrazione in danno della pubblica amministrazione non deve occorrere un ulteriore condotta dell'agente realizzata in un momento successivo ma l'appropriazione o la distruzione medesima devono sussistere, con il carattere della definitività, al momento stesso in cui, a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, l'agente consegue il possesso di danaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione e contestualmente realizza l'ingiusto profitto con l'altrui danno. Se, invece, la falsa documentazione adempie, congiuntamente allo scopo strumentale del materiale trapasso della cosa mobile o del denaro, da un ufficio ad uno diverso e di integrare anche la materiale detenzione del bene, del quale, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio già abbia la disponibilità giuridica, ricorre l'ipotesi delittuosa del peculato, qualora sussista appropriazione di esso contestualmente alla realizzazione della detenzione materiale ovvero in virtù di condotta successiva. (Fattispecie in tema di falsificazione del foglio di prelievo del danaro depositato in banca, deposito alimentato con le rimesse periodiche dell'I.N.P.S., per il pagamento dell'indennità di disoccupazione e conseguente appropriazione delle somme in esubero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)