Sez. 6, Sentenza n. 10309 del 22/01/2014 Cc. (dep. 04/03/2014) Rv. 259507 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Appropriazione di somme di denaro da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Delitto di peculato - Differenze con la truffa.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
Ai fini della distinzione tra peculato e truffa non rileva il rapporto cronologico tra l'appropriazione e la condotta ingannatoria ma il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la qualificazione come truffa del comportamento di un incaricato di pubblico servizio che aveva concorso all'accaparramento indebito di finanziamenti regionali per attività di formazione professionale, conseguiti per effetto dell'artificiosa rappresentazione dei costi sopportati per l'organizzazione dei corsi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 9, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)