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Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007 (Rv. 600241 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Completa eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti - Mera esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento del giudice non definitivo del giudizio - Insufficienza - Sopravvenienza di fatti astrattamente idonei a privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio - Conclusioni conformi al riguardo - Necessità.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600241-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell' interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio; né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)