Sez. 2, Sentenza n. 10441 del 18/07/2002 (Rv. 555911 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE | Danno sofferto dal proprietario del suolo - Risarcimento - Diritto - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Indennizzo - Diritto - Del soggetto che ha realizzato l'opera o la costruzione - Fondamento - Portata.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE
In tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, il diritto al risarcimento del danno è dall'art. 936, terzo comma, del cod. civ. espressamente riconosciuto in favore del proprietario del suolo nel solo caso in cui il medesimo sia altresì legittimato a chiedere la rimozione dell'opera; quando invece al proprietario non è o non è più consentito proporre quest'ultima domanda, è il terzo ad avere viceversa diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico da detta costruzione od opera derivato al proprietario del fondo, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)