Sez. 2, Sentenza n. 50 del 08/01/1996 (Rv. 495253 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE | Obbligo di pagamento del proprietario del fondo - Insorgenza automatica - Termine.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE
A norma dell'art. 936 cod. civ., l'obbligo di pagamento dell'indennizzo posto a carico del proprietario del fondo sorge dall'esercizio del diritto di ritenzione delle opere fatte dal terzo con materiali propri, che si verifica automaticamente per la scadenza del termine di sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione. Pertanto, tale obbligo, così come il diritto all'indennizzo da parte del terzo, quali effetti dell'avvenuta incorporazione, non sono correlati alla possibilità di esercitare il diritto di scelta delle modalità di pagamento dell'indennizzo e non vengono meno ove il terzo non provi il "quantum" in relazione ad entrambi i parametri entro i quali la scelta medesima può operare (valore dei materiali e prezzo della mano d'opera, oppure aumento di valore arrecato al fondo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)