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Sez. 3, Sentenza n. 25410 del 12/11/2013 (Rv. 629168 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO | Attività preparatoria o accessoria - Ricomprensione nella prestazione dovuta pur se non espressamente menzionata - Criteri - Buona fede - Doveri di diligenza - Prassi corrente - Limiti - Necessità che resti inalterato l'originario equilibrio economico dell'affare.
Stato
decisa il 2013-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629168-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO

In tema di contratto di mandato, è compito dell'interprete stabilire se una determinata attività preparatoria o accessoria sia compresa nella prestazione dovuta pur se non espressamente menzionata, e ciò in base al principio di buona fede, alla luce del quale ciascuna delle parti del contratto è tenuta ad eseguire non solo quanto espressamente previsto da esso, ma anche tutte le prestazioni necessarie a salvaguardare l'utilità del negozio per la controparte, sempre che non esorbitino dall'oggetto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)