Sez. 3, Sentenza n. 10073 del 27/04/2010 (Rv. 612599 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO | Obbligo di informare il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti - Sussistenza.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO
Il mandatario, essendo tenuto al compimento, con la diligenza del buon padre di famiglia, degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato (art. 1708-1710 cod. civ.), nonchè di quelli ulteriori, che dei primi costituiscano il necessario completamento, ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all'esatto espletamento dell'incarico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)