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Sez. 3, Sentenza n. 10073 del 27/04/2010 (Rv. 612599 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO | Obbligo di informare il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612599-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO

Il mandatario, essendo tenuto al compimento, con la diligenza del buon padre di famiglia, degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato (art. 1708-1710 cod. civ.), nonchè di quelli ulteriori, che dei primi costituiscano il necessario completamento, ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all'esatto espletamento dell'incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)