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Sez. 2, Sentenza n. 11419 del 18/05/2009 (Rv. 608006 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO | Valutazione - Criteri - Contenuto - Fattispecie relativa a contratto di fornitura di informazioni e prestazioni per il servizio Videotel.
Stato
decisa il 2009-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608006-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO

In tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art.1710 cod. civ.), che si identifica con quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità. Pertanto, è sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art.1176 cod. civ.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante, sicché, se a giustificazione dell'eventuale inadempimento venga addotto il fatto del terzo, per liberarlo da responsabilità è necessario che tale fatto sia del tutto estraneo ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, nel senso che egli non abbia omesso di sperimentare quei rimedi che, nel caso concreto, e nei limiti segnati dal criterio della diligenza del buon padre di famiglia, avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per rimuovere l'ostacolo all'esecuzione dell'obbligo assunto "ex contractu". (Nella specie, relativa ad un mandato inerente un contratto di fornitura di informazioni e prestazioni a pagamento per il servizio Videotel, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per insufficiente motivazione con particolare riferimento alla parte in cui aveva escluso la sussistenza di un obbligo a carico della S.I.P. di comunicare alla ricorrente i nominativi dei titolari delle utenze telefoniche da cui era avvenuto il collegamento al servizio Videotel per il quale la stessa S.I.P. aveva ritenuto sussistenti ragioni tali da giustificare il mancato pagamento del servizio, senza che, peraltro, a giustificazione dell'omissione di tale obbligo, potesse farsi riferimento al necessario rispetto di un assunto dovere di riservatezza, che, in tale ambito, non trovava, invero, fondamento in alcuna fonte normativa o regolamentare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)