Sez. 3, Sentenza n. 5580 del 09/04/2003 (Rv. 562027 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Art. 510 cod. proc. civ. - Rimedi esperibili - Condizioni - Limiti - Deduzione in autonomo giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Dedotta illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 111, secondo comma, Cost. - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, è manifestamente infondata la dedotta illegittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 510 cod. proc. civ., così come da questa Corte interpretato nel senso che il provvedimento di distribuzione del giudice dell'esecuzione ha effetto preclusivo, se non contestato con l'opposizione di cui all'art. 512 cod. proc. civ. in ordine alla proposizione in separato giudizio di azione da parte dell'esecutato (nel caso, per il terzo acquirente di bene ipotecato) volta alla tutela del proprio diritto a conseguire le somme ricavate dall'esecuzione eccedenti la somma attribuita al singolo creditore rispetto a quanto ad esso spettante per sorte, interessi e spese (nel caso, le ipoteche iscritte), in quanto tale effetto preclusivo consegue al comportamento inerte dell'esecutato medesimo, per non essersi tempestivamente avvalso degli specifici rimedi giurisdizionali interni al processo esecutivo, costituiti dall'opposizione distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. o dalle opposizioni esecutive ex artt. 615, secondo comma, e 617 cod. proc. civ., mediante le quali far valere, davanti al giudice dell'esecuzione, le proprie contestazioni di merito o di forma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 42, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)