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Sez. U, Sentenza n. 1874 del 27/01/2009 (Rv. 606396 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Consiglio dell'ordine - Parere per la liquidazione dei compensi - Domanda di risarcimento del danno da parte di un iscritto - Sistema anteriore alla legge n. 205 del 2000 - Illegittimo esercizio di una funzione pubblica - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606396-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

Nel sistema vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, la controversia instaurata dal professionista nei confronti del proprio Consiglio dell'ordine per il risarcimento del danno, sia sotto il profilo del danno all'immagine professionale sia sotto quello del danno patrimoniale, che egli assuma essergli derivato dal parere rilasciato dal Consiglio medesimo sulla liquidazione degli onorari, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di danno cagionato dall'illegittimo esercizio di una funzione pubblica, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere - da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, quale semplice operazione contabile, ma implica anche il potere di valutare la congruità del "quantum"esprimendo un motivato giudizio critico.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)