Sez. L, Sentenza n. 9215 del 01/09/1993 (Rv. 483631 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Prestazione lavorativa eseguita da un dipendente di una delle società cooperative riunite in consorzio per l'esecuzione di lavori appaltati al consorzio e da questo affidati ad altra società consorziata - Interposizione vietata da parte del consorzio quale ente esponenziale del gruppo societario - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)
Il lavoratore dipendente da una delle società cooperative riunite in consorzio, ove presti la sua opera per l'esecuzione di lavori a questo appaltati e da esso affidati per l'esecuzione ad altra società consorziata, non può lamentare la sussistenza di una ipotesi di interposizione vietata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, nei confronti del consorzio medesimo, in base alla sola qualità di ente esponenziale del gruppo societario, occorrendo, invece, perché risulti integrata l'ipotesi di cui alla citata norma che il detto ente sia intervenuto direttamente, con mezzi propri, per la realizzazione dell'opera, esercitando poteri di direzione e controllo inerenti non alla qualità suddetta, ma precipuamente all'oggetto del contratto.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)