Sez. L, Sentenza n. 1979 del 26/02/1994 (Rv. 485492 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Utilizzazione di capitali, macchine ed attrezzatura dell'appaltante da parte dell'appaltatore - Presunzione assoluta della fattispecie vietata ex art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Condizione - Accertamento - Obbligo del giudice - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art.1 della legge n. 1369/1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore, indipendentemente dal carattere non fittizio dell'impresa di questi; nell'ipotesi in cui risultino utilizzati macchinari forniti dall'appaltante il giudice è quindi tenuto a valutare, ai fini della verifica dei presupposti della suddetta presunzione legale, la rilevanza di tale apporto in relazione al contenuto e all'oggetto dell'appalto.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)