Sez. 2, Sentenza n. 5890 del 27/04/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201339 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova decisiva | Modalità di valutazione della decisività della prova - Indicazione.
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova decisiva
L'errore "in procedendo", nel quale si sostanzia il motivo di ricorso per cassazione di cui all'art.606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen., rileva soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni della motivazione adottata a sostegno della sentenza, risulti decisiva, tale cioè che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione. La valutazione circa la decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti dalla parte indicati nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)