Sez. 6, Sentenza n. 10109 del 26/06/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 208816 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Richiesta e non ammessa - Criteri di valutazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
L'errore "in procedendo", nel quale si sostanzia il motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 606, primo comma lettera d) cod. proc. pen., rileva quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni della motivazione adottata a sostegno della sentenza, risulti "decisiva", tale cioè che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione e la valutazione circa la decisività deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice. (La Corte ha peraltro specificato che in detta indagine, l'ammissione della prova non può essere esclusa in base alla presunzione, ancorché ragionevole, della sua inattendibilità, in rapporto alle acquisizioni già esistenti agli atti, giacché, così facendo, verrebbe ad essere anticipato il giudizio sulla valutazione della prova nel suo complesso, che, invece, deve essere espresso soltanto dopo che la prova medesima sia stata esperita, dato che il concetto di decisività deve essere espresso con giudizio, "ex ante" di idoneità della prova richiesta a contrastare circostanze altrimenti acquisite, elidendone la efficacia in modo da rendere possibile una diversa pronuncia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)