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Sez. 1 - , Ordinanza interlocutoria n. 2483 del 31/01/2017 (Rv. 643712 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Organismi di diritto pubblico - Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 157 del 1995 - Interpretazione alla luce della direttiva comunitaria - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643712-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

L'inquadramento, o meno, di un ente nella categoria degli organismi di diritto pubblico, ai fini del suo assoggettamento alle regole di evidenza pubblica nella stipulazione dei contratti di appalto, va operato mediante i criteri di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 157 del 1995, nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche intervenute ad opera dell’art. 2 del d.lgs. n. 65 del 2000, interpretato alla luce dell’art. 1, lett. b), della direttiva n. 92/50/CEE, il quale, nell'includere tra le amministrazioni aggiudicatrici i predetti organismi, precisa espressamente che con tale locuzione deve intendersi qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, b) avente personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico o la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi. Invero, sebbene, nel dare attuazione alla direttiva, il legislatore nazionale abbia inizialmente omesso di riprodurre per intero il testo della menzionata disposizione comunitaria, ciò tuttavia non esclude la possibilità di farvi riferimento anche per il periodo anteriore al suo integrale recepimento, essendo il giudice tenuto, nell’applicazione del diritto interno, ad adeguare la sua interpretazione al diritto comunitario.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 92 art. 1 lett. B, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 65 art. 2, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)