Sez. L - , Sentenza n. 24375 del 30/09/2019 (Rv. 655131 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Organismi di diritto pubblico - Forma privatistica - Ammissibilità - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
Tra gli organismi di diritto pubblico possono essere annoverati anche enti soggettivamente connotati dalla forma privatistica che svolgono un servizio pubblico di interesse generale, in quanto la mera forma non può, di per sé, essere idonea ad escludere la sostanziale ed oggettiva natura pubblicistica di un ente; ne consegue che tali enti sono assoggettati alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici ma possono anche ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposti, ferma restando la natura privatistica del rapporto con i propri dipendenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3, Legge Reg. Lombardia 04/12/2009 num. 27 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)