Sez. U, Ordinanza n. 8051 del 07/04/2014 (Rv. 629921 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Organismo di diritto pubblico - Qualificazione - Fondazione IRCER di Recanati - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Controversia relativa alla designazione di un operatore addetto alle lavorazioni agricole per la Fondazione - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
La figura dell'organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 4 dicembre 2006, n. 163, ricorre quando il soggetto è dotato di personalità giuridica (requisito personalistico), le sue finalità non hanno carattere industriale o generale (requisito teleologico) e la sua attività è finanziata, in prevalenza, da pubbliche amministrazioni ovvero è direttamente controllata dalle stesse od orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (requisito dell'influenza dominante), sicché va negata tale qualifica alla Fondazione IRCER di Recanati (ex IPAB Istituti Riuniti di Cura e Riposo di Recanati) - restando devoluta al giudice ordinario la controversia relativa alla designazione di un operatore addetto alle lavorazioni agricole per la Fondazione - poiché tale ente svolge un'attività economica, finanziata con le rette degli utenti, eventualmente integrate dal Comune di ultima residenza, ed i suoi consiglieri di amministrazione sono nominati dal Sindaco (e non dal Comune) di Recanati, con esclusione, per previsione statutaria, di ogni rappresentanza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 26, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)