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Sez. 5, Sentenza n. 7037 del 26/03/2014 (Rv. 630581 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni - Immobili del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630581-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, derogando alla regola generale, è di stretta interpretazione e può essere applicata solo in relazione agli enti ivi contemplati che utilizzino gli immobili destinandoli esclusivamente ed effettivamente ad una delle attività indicate, sicché la stessa non trova applicazione con riferimento agli immobili del Consiglio Nazionale delle Ricerche, trattandosi di beni appartenenti ad un ente non assimilabile allo Stato o agli altri soggetti giuridici di cui alla citata norma e svolgente attività di ricerca scientifica, non inclusa tra quelle agevolate ai sensi della lett. i) di tale disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., Decreto Legisl. 30/01/1999 num. 19 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)