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Sez. L, Sentenza n. 12122 del 28/11/1998 (Rv. 521230 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Presupposti di indennizzabilità - Rischio aggravato - Percorso obbligato avente oggettive caratteristiche di pericolosità - Necessità - Esclusione - Rischi collegati a circostanze inconsuete, meteorologiche e temporali - Sufficienza - Fattispecie relativa a infortunio occorso a lavoratrice scivolata su strada ghiacciata alle ore cinque di un mattino invernale.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521230-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la genericità della previsione legale circa il requisito della occasione di lavoro (art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965) lascia ritenere che il "quid pluris" caratterizzante il rischio proprio dell'infortunio "in itinere" sia ravvisabile non solo nel caso di obiettive caratteristiche del percorso obbligato conducente al posto di lavoro, ma anche in presenza di situazioni che, pur potendo teoricamente riguardare la generalità degli utenti della pubblica strada, siano collegate a determinate ed inconsuete circostanze (quali le condizioni meteorologiche particolarmente negative) e comportino un rischio aggravato che l'assicurato è obbligato ad affrontare proprio per necessità dovute all'espletamento del suo lavoro. (Nella specie, la lavoratrice assicurata si era infortunata scivolando sul fondo stradale ghiacciato mentre alle ore cinque circa di un mattino invernale si recava sul posto di lavoro per svolgervi le sue mansioni di addetta alla pulizia degli uffici e il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C. per la violazione del riportato principio di diritto, aveva escluso la operatività della copertura assicurativa per la inesistenza di un rischio superiore a quello comune a tutte le strade nel periodo invernale e per la mancanza di una specificità del rischio collegata ad una comprovata esclusività del percorso stradale).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)