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Sez. 3, Sentenza n. 17454 del 31/07/2006 (Rv. 592611 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Fattura quietanzata - Valore di scrittura privata - Configurabilità - Disconoscimento della firma per quietanza - Conseguenze - Impossibilità di utilizzare la scrittura come prova.
Stato
decisa il 2006-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592611-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE

La fattura quietanzata, ovvero contenente la non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione proveniente dal creditore, a mezzo della annotazione "pagato" o altra equivalente apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, ha valore di scrittura privata; ne consegue che, qualora venga disconosciuta la firma per quietanza e la controparte non formuli istanza di verificazione di scrittura privata, ciò equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della quietanza stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)