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Sez. 2, Sentenza n. 22655 del 31/10/2011 (Rv. 620136 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Obbligazioni in genere - Adempimento - Quietanza - Necessità di forme particolari - Esclusione - Annotazione "pagato" o altra equivalente apposta sulla fattura - Sottoscrizione del soggetto da cui proviene l'annotazione - Necessità - Valore di scrittura privata - Configurabilità - Efficacia probatoria ex art. 2702 cod. civ. - Fondamento - Autografia del testo della quietanza - Necessità - Esclusione - Timbro dattiloscritto con dicitura "pagato" - Validità.
Stato
decisa il 2011-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620136-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE

Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato", o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 cod. civ.; né si richiede, peraltro, che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa, potendo la stessa essere costituita anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura "pagato".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)