Sez. 5, Sentenza n. 25509 del 11/04/2025 Ud. (dep. 10/07/2025) Rv. 288327-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Rinvio al giudice civile - Presupposti - Esclusivo annullamento agli effetti civili - Operatività della previsione anche in caso di contestuale annullamento agli effetti penali - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
Nel caso di annullamento di sentenza sia agli effetti penali, sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)