Sez. 1, Sentenza n. 25321 del 10/04/2026 Ud. (dep. 06/07/2026) Rv. 290274-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Accoglimento del ricorso dell'imputato - Annullamento per vizio di motivazione sulla responsabilità ai soli fini civili - Giudice del rinvio - Individuazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
L'annullamento disposto in sede di legittimità, a seguito di accoglimento del ricorso dell'imputato per vizi di motivazione della sentenza in punto di definizione della responsabilità ai fini civili, pur quando riferiti ad elementi circostanziali del reato, comporta, ex art. 622 cod. proc. pen., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. (Fattispecie in cui l'imputato, per il quale era già divenuta definitiva la statuizione di penale responsabilità per omicidio aggravato, aveva presentato ricorso sul trattamento sanzionatorio, con motivi dichiarati inammissibili, nonché, ai fini civili, sul riconoscimento di una circostanza aggravante).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5BIS
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)