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Sez. 4 - , Sentenza n. 2242 del 22/10/2019 Ud. (dep. 22/01/2020) Rv. 278029 - 02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Rinvio al giudice civile - Presupposto – Accoglimento del ricorso della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento - Operatività della previsione anche in caso di contestuale annullamento agli effetti penali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278029-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE

In tema di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza impugnata ai solo effetti civili, il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato all'ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venendo rigettati altri ricorsi rilevanti agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, dichiarando non doversi procedere nei confronti di un imputato per intervenuta prescrizione e accogliendo agli effetti civili il suo ricorso avverso la sentenza di condanna, ha annullato con rinvio al giudice penale stante l'accoglimento, anche agli effetti penali, del ricorso del coimputato rinunziante alla prescrizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)