Sez. L, Sentenza n. 1391 del 11/04/1975 (Rv. 374940 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - SEDE - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONTROVERSIA SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - INPS - NOTIFICAZIONI - SEDE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - SEDE - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONTROVERSIA SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - INPS - NOTIFICAZIONI - SEDE.*
La notificazione alle persone giuridiche va eseguita nel luogo in cui risiede l'organo avente la legale rappresentanza, e cioe nella Sede dell'ente. L'INPS ha Sede centrale e domicilio legale a Roma per l'art 1 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827, e pertanto in Roma, nella persona del Presidente dell'istituto e non presso una Sede provinciale, va notificata la citazione introduttiva di una causa contro il detto ente, quale rappresentante della cassa unica assegni familiari.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)