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Sez. L, Sentenza n. 433 del 18/01/1983 (Rv. 425230 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO LA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITÀ - PERSONA GIURIDICA - NEL LUOGO DI RESIDENZA DELL'ORGANO AVENTE LA LEGALE RAPPRESENTANZA - NOTIFICAZIONE ESEGUITA PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425230-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO LA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITÀ - PERSONA GIURIDICA - NEL LUOGO DI RESIDENZA DELL'ORGANO AVENTE LA LEGALE RAPPRESENTANZA - NOTIFICAZIONE ESEGUITA PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*

La notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio di rinvio va eseguita, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., presso la parte personalmente e, trattandosi di persona giuridica, nel luogo in cui risiede l'organo avente la legale rappresentanza, ossia nella Sede dell'ente (nella specie, l'INPS, avente, ex art. 1 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 Sede e domicilio legale in Roma), con la conseguenza che va dichiarata la nullità della notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario e di ogni altro atto processuale conseguente e cassata con rinvio la sentenza resa a conclusione del relativo procedimento. (V 5371/81, mass n 416008; (V 1391/75, mass n 374940; (V 2495/74, mass n 370929).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)