Sez. L, Sentenza n. 9102 del 24/08/1991 (Rv. 473641 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Previsione di fatti giustificativi del recesso - Pubblicità - Onere del datore di lavoro - Condizione - Inclusioni nel codice disciplinare delle procedure di contestazione più garantistiche di quelle legali - Onere del datore medesimo - Sussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari
Ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, l'onere della preventiva pubblicità dei fatti e comportamenti integranti la condotta giustificativa del recesso sussiste solo per il caso in cui le parti si siano avvalse della facoltà di prestabilire le condotte concretanti i concetti legali di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, mentre l'onere dell'inclusione nel codice disciplinare della procedura di contestazione delle infrazioni sussiste solo quando siano previste, in relazione allo specifico rapporto di lavoro, procedure di contestazione più garantistiche di quelle stabilite dai successivi commi dello stesso articolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)