Sez. L, Sentenza n. 2414 del 02/03/1995 (Rv. 490869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Garanzie procedimentali - Pubblicità del c.d. codice disciplinare - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, le garanzie procedimentali previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 devono applicarsi a qualsiasi tipo di licenziamento ontologicamente disciplinare, mentre la garanzia di cui al primo comma dello stesso articolo, e cioè la pubblicità del c.d. codice disciplinare, è subordinata, quanto alla necessità della sua applicazione, alla predeterminazione, nella contrattazione privatistica, di specifiche ipotesi di addebiti sanzionate con il licenziamento; infatti, a differenza delle sanzioni conservative, per le quali, a fronte di un potere disciplinare del datore di lavoro solo genericamente previsto dall'art. 2106 cod. civ. , sussiste, per il suo concreto esercizio, l'esigenza della predisposizione di una normativa secondaria di integrazione e specificazione, con conseguente onere della pubblicità di quest'ultima, per le sanzioni espulsive nessun onere in tal senso sussiste a carico del datore di lavoro, atteso che il potere di licenziamento è attribuito direttamente della legge al verificarsi di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)