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Sez. L, Sentenza n. 12027 del 08/08/2003 (Rv. 565848 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Garanzia della pubblicità del codice disciplinare - Applicabilità - Condizioni - Previsione nella contrattazione collettiva della facoltà di richiedere la costituzione di un'apposita commissione paritetica col potere di pronunciare pareri - Garanzia dell'inclusione di tale previsione in un codice disciplinare e dell'affissione di quest'ultimo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565848-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Con riferimento al licenziamento disciplinare, dopo la sentenza n. 204 del 1982 della Corte Costituzionale che ha esteso alcune delle garanzie procedimentali previste per le sanzioni conservative, sono inclusi nel cosiddetto codice disciplinare - con la garanzia di pubblicità prevista dall'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970 - gli illeciti e le sanzioni, nonché la procedura di contestazione, solo se dai contratti collettivi o dal datore di lavoro siano previste procedure più garantistiche rispetto a quelle stabilite dai commi successivi dello stesso art. 7; invece, esulano dal codice disciplinare le eventuali previsioni della contrattazione collettiva che - in funzione di maggiore garanzia - attribuiscano al lavoratore incolpato la facoltà di richiedere la costituzione di un'apposita commissione per l'espressione di un parere, non essendo previste neanche per le sanzioni conservative ed essendo comunque collocate a valle rispetto all'esercizio del diritto di difesa nel procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)