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Sez. 6, Sentenza n. 45842 del 19/11/2024 Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287340-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel testo precedente l'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 - Applicabilità all'imputato assente dichiarato latitante e assistito da difensore d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287340-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'

In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante e venga assistito da un difensore d'ufficio, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.

Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)