Sez. 3, Sentenza n. 21056 del 03/11/2004 (Rv. 577923 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO | Responsabilità civile "ex lege" n. 990 del 1969 - Accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti - Presunzione di colpa concorrente dell'altro - Coesistenza - Ammissibilità - Obbligo di risarcimento - Incidenza per l'intero su ciascuno dei coobbligati - Diritto di regresso - Sussistenza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO
In tema di circolazione stradale, qualora coesistano l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti e la presunzione di colpa concorrente nell'altro entrambi possono essere solidalmente responsabili del danno cagionato a un terzo dalla loro condotta nella corrispondente proporzione (e cioè nella misura della colpa concreta e nella restante parte per quella presunta), sì che, se soltanto uno di loro risarcisce il danneggiato, egli ha diritto di agire per la corrispondente quota di regresso ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 cod. civ. nei confronti dell'altro. (Nella specie la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regresso, ritenendola assorbita nella decisione di rigetto della domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei coautori dell'illecito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)